Un avvocato, sanzionato dal Consiglio distrettuale di disciplina, viene assolto in sede penale perché il fatto non sussiste. Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso del professionista annullando la sanzione, ma omette completamente di decidere sulla liquidazione delle spese di lite. L'avvocato ricorre in Cassazione lamentando tale omissione. Le Sezioni Unite accolgono il ricorso, stabilendo che nel procedimento disciplinare degli avvocati si applicano le regole del processo civile. Di conseguenza, in caso di accoglimento del ricorso, il professionista ha diritto alla liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile. La sentenza viene cassata con rinvio al Consiglio Nazionale Forense per la quantificazione delle spese.
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