Un conducente di ambulanza è stato condannato per omicidio stradale colposo a seguito di un incidente in cui ha perso la vita il paziente trasportato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, confermando un principio fondamentale: guidare al di sotto del limite di velocità non è sufficiente per escludere la colpa, se la velocità non è commisurata alle concrete condizioni della strada. La richiesta di una perizia tecnica su un presunto guasto meccanico è stata ritenuta non decisiva di fronte a prove testimoniali concordanti.
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