Una società finanziaria ha impugnato in Cassazione il rigetto della sua opposizione in un fallimento, lamentando un omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che il "fatto decisivo" è un evento storico-naturalistico e non un mero elemento istruttorio. L'omessa valutazione di specifici documenti, come dei prospetti di calcolo, non integra tale vizio se il fatto principale (l'esistenza del credito) è stato comunque considerato dal giudice, il quale resta libero nel suo prudente apprezzamento delle prove.
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