Un avvocato, dopo aver ottenuto una vittoria in un giudizio di rinvio in una causa di patrocinio a spese dello Stato, si è visto negare la liquidazione delle spese per quella specifica fase. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale dimenticanza costituisce un vizio di omessa pronuncia spese, non un mero errore materiale, e ha quindi annullato la decisione precedente, liquidando direttamente le somme dovute e condannando l'amministrazione resistente.
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