La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un docente avverso la rettifica graduatoria docenti che lo aveva escluso da una cattedra di ruolo a favore di una collega. Nonostante un punteggio superiore, l'amministrazione aveva privilegiato l'altra docente in base agli anni di servizio. La Corte ha stabilito che la violazione di un contratto collettivo integrativo non è un motivo valido per un ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., e che il secondo motivo, relativo a un'omessa motivazione, mancava del requisito di autosufficienza.
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