La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti, basata sul possesso di una scheda telefonica usata durante il reato, e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di una "doppia conforme" (quando primo e secondo grado concordano), le motivazioni delle due sentenze si integrano a vicenda. Inoltre, la condanna non si basava solo sulla scheda telefonica, ma anche su perquisizioni, intercettazioni e frequentazioni con il complice. Poiché il giudice di legittimità non può rivalutare le prove di fatto, e la pena era giustificata dai numerosi precedenti penali dell'imputato, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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