Un socio accomandatario di una società è stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di occultamento di scritture contabili. L'imprenditore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i documenti fossero stati distrutti (circostanza che avrebbe fatto scattare la prescrizione) e non nascosti, e lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di prove sulla distruzione fisica dei registri, la condotta costituisce occultamento, reato di natura permanente che sposta in avanti il calcolo della prescrizione. Inoltre, la presenza di precedenti penali esclude la concessione delle attenuanti generiche. L'imprenditore perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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