Una società di ristorazione ha impugnato un avviso di accertamento fiscale per aver applicato un'aliquota IVA ridotta ai servizi di intrattenimento musicale offerti. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: per determinare l'aliquota IVA corretta, non è rilevante la frequenza o l'occasionalità dell'intrattenimento, bensì il principio di accessorietà IVA. L'attività musicale beneficia dell'aliquota agevolata solo se costituisce un servizio accessorio, volto a migliorare l'esperienza della ristorazione, e non un fine a sé stante per la clientela. La Corte ha quindi cassato con rinvio la sentenza per una nuova valutazione basata su questo criterio.
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