La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per la detenzione di 13 munizioni di vario calibro. L'imputato contestava il diniego dell'oblazione e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre a eccepire la prescrizione. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, sottolineando che la gravità del fatto, desunta dal numero e dalla varietà delle munizioni, giustificava il rigetto delle richieste. Fondamentale, inoltre, il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce il decorso della prescrizione.
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