Un avvocato ha chiesto il riconoscimento, ai fini della pensione, degli anni in cui aveva versato solo parzialmente i contributi alla Cassa Forense, ormai prescritti. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda, ritenendo necessari versamenti integrali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che l'anzianità contributiva parziale concorre comunque a formare l'anzianità utile per la pensione. Nel sistema previdenziale forense, infatti, nessuna norma prevede l'annullamento dell'intera annualità in caso di versamento inferiore al dovuto. La pensione deve essere calcolata sulla base della contribuzione effettiva, che non coincide necessariamente con quella integrale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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