La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21345/2024, ha chiarito i limiti del diritto di accesso al fondo altrui. Nel caso esaminato, i proprietari di un appartamento al piano terra chiedevano di passare attraverso il sottotetto privato del vicino per accedere al tetto comune. La Corte ha stabilito che tale diritto non include la facoltà di imporre modifiche permanenti alla proprietà altrui, come l'allargamento di una botola. La richiesta di accesso è stata respinta anche perché l'esistente passaggio era troppo piccolo e insicuro, e perché esisteva una soluzione alternativa, sebbene più costosa.
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