Una società cooperativa di autotrasporti ha impugnato una sentenza che le imponeva il versamento dei contributi previdenziali su ferie non godute, trasformate in permessi non retribuiti, e su mensilità aggiuntive non corrisposte durante periodi di inattività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando il principio del minimale contributivo, secondo cui l'obbligo di versare i contributi sussiste sulla base della retribuzione teorica prevista dai contratti collettivi, anche in assenza di effettivo pagamento, a meno che la sospensione del lavoro non sia espressamente giustificata dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Continua »