La Corte di Cassazione ha stabilito che un avviso di accertamento fiscale è valido anche se la delega di firma al funzionario che lo ha sottoscritto non è nominativa. Secondo la Corte, per una semplice delega di firma, è sufficiente un ordine di servizio interno che individui il soggetto delegato tramite la sua qualifica professionale, senza necessità di indicarne il nome e cognome. Questo tipo di delega, infatti, rappresenta un mero decentramento burocratico interno e non un trasferimento di funzioni, rendendo sufficiente la possibilità di una verifica successiva ('ex post') della corrispondenza tra firmatario e destinatario della delega.
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