La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per rissa e lesioni, contestando la validità delle notifiche effettuate in appello. Il ricorrente era stato dichiarato in stato di irreperibilità durante il primo grado, ma tale condizione non era stata verificata nuovamente prima del giudizio di secondo grado. La Suprema Corte ha confermato che il decreto di irreperibilità perde efficacia con la sentenza di primo grado, rendendo nulla la citazione successiva senza nuove ricerche. Tuttavia, a causa del tempo trascorso, i reati sono risultati estinti per prescrizione, portando all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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