L'Imputato, accusato del reato di spendita di monete falsificate, aveva dichiarato il proprio domicilio presso la sua abitazione. Tuttavia, il decreto di citazione per il giudizio d'appello gli è stato notificato presso il suo difensore di fiducia, il quale aveva espressamente dichiarato di non accettare tali atti. Nonostante la tempestiva eccezione sollevata dalla difesa, la Corte d'Appello ha celebrato il processo in assenza dell'accusato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando la nullità della notificazione. Trattandosi di una violazione delle norme sulla partecipazione dell'imputato al processo, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio del giudizio dinanzi a un'altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame.
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