Un medico ha citato in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per la riduzione unilaterale del suo compenso, giustificata dall'ASL con la necessità di rispettare un piano di rientro della spesa sanitaria. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: sebbene una specifica indennità di rischio generalizzata fosse nulla per contrasto con la contrattazione nazionale, l'ASL non può unilateralmente tagliare altri compensi previsti dagli accordi collettivi. Tali modifiche devono essere sempre rinegoziate tra le parti. La sentenza ha quindi respinto sia il ricorso del medico (sull'indennità) sia quello dell'ASL (sui tagli), confermando l'illegittimità delle riduzioni unilaterali del compenso medici convenzionati.
Continua »