Un Condannato, già sottoposto a pena per reati fallimentari, chiedeva l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza fissava un'udienza telematica. Nonostante il difensore di fiducia avesse comunicato i dati per il collegamento, non riusciva ad accedere per problemi tecnici e veniva sostituito da un difensore d'ufficio. Il Tribunale respingeva la richiesta di affidamento, concedendo la detenzione domiciliare. La Cassazione ha annullato questa decisione, affermando che la mancata partecipazione del difensore di fiducia a un'udienza telematica, per problemi tecnici non imputabili a lui, viola il **diritto di difesa in udienza telematica** e rende l'udienza nulla. Il caso tornerà al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo giudizio.
Continua »