Un motociclista perdeva il controllo del proprio mezzo a forte velocità, provocando un incidente stradale dopo la mancata frenata dietro un'auto ferma sulle strisce pedonali. Giunto in ospedale privo di sensi, i sanitari eseguivano d'urgenza analisi ematiche per scopi terapeutici, rilevando un tasso alcolemico pari a 1,74 grammi per litro. La difesa dell'imputato eccepiva la nullità del controllo per il mancato avviso difensivo dovuto all'incoscienza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'incidente. I giudici hanno stabilito che lo stato di incoscienza non genera alcuna immunità: gli esami svolti autonomamente dai medici per la salute del paziente restano pienamente utilizzabili, e l'accesso al rito abbreviato sana comunque eventuali nullità intermedie.
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