La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11170/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di usufrutto quote sociali. In caso di liquidazione di una società, gli utili che eccedono il costo di acquisto delle quote non spettano al nudo proprietario, ma all'usufruttuario. Tali somme sono considerate 'frutti civili' della partecipazione e, di conseguenza, il rapporto d'imposta sorge tra l'amministrazione finanziaria e l'usufruttuario, il quale è tenuto al pagamento delle imposte su tali redditi.
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