Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo per debiti fiscali risalenti al 1995. La Corte di Cassazione, applicando una recente modifica legislativa (art. 3-bis del D.L. n. 146/2021), ha stabilito che l'impugnazione estratto di ruolo non è ammissibile se il contribuente non dimostra un pregiudizio specifico e concreto, come l'impossibilità di partecipare a gare d'appalto. Poiché tale pregiudizio non è stato provato, il ricorso è stato respinto, chiarendo che le contestazioni sulla cartella di pagamento andranno sollevate contro un futuro atto di riscossione.
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