Un'impresa contribuente, in stato di fallimento, era parte in un giudizio tributario. L'Agenzia delle Entrate ha notificato un ricorso indicando come destinataria l'impresa stessa anziché il suo curatore fallimentare, pur inviando l'atto al corretto avvocato domiciliatario. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale vizio non rende la notificazione 'inesistente' ma al massimo 'nulla', poiché l'atto ha raggiunto il suo scopo informativo. Questo caso chiarisce l'importante differenza tra notificazione nulla, che è sanabile, e inesistente, che è insanabile.
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