Una società di capitali ha impugnato un accertamento ICI relativo all'anno 2011, sostenendo l'illegittimità della notifica poiché avvenuta dopo la trasformazione della compagine da società di persone a società di capitali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la trasformazione societaria non interrompe la continuità dei rapporti giuridici, inclusi quelli tributari. I giudici hanno stabilito che l'accertamento ICI rimane valido anche se indirizzato alla precedente denominazione, purché vi sia continuità sostanziale, e che il giudice di merito non è obbligato a menzionare analiticamente ogni documento se la motivazione complessiva risulta coerente.
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