Un condannato, dopo aver chiesto la detenzione domiciliare ed eletto un domicilio, si trasferisce senza comunicarlo. Il Tribunale, non trovandolo, procede con la notifica dell'udienza al suo avvocato. L'interessato contesta la procedura, sostenendo che, essendo nel frattempo diventato collaboratore di giustizia, la comunicazione doveva avvenire tramite il Servizio Centrale di Protezione. La Cassazione respinge il ricorso, stabilendo che l'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio eletto spetta sempre al diretto interessato. La Corte conferma quindi la piena validità della notifica al difensore per irreperibilità, dichiarando inammissibile la richiesta del condannato.
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