La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha stabilito che la notifica ricorso cassazione effettuata al difensore della parte originaria, nel frattempo succeduta per legge da un nuovo ente, è invalida. Tuttavia, tale invalidità costituisce una nullità sanabile. La Corte ha ordinato alla parte ricorrente di rinnovare la notifica presso l'Avvocatura dello Stato, competente per la difesa del nuovo ente, salvando così il ricorso dalla declaratoria di inammissibilità.
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