La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, chiarisce un punto cruciale sulla notifica per compiuta giacenza. Un contribuente aveva impugnato un atto di irrogazione sanzioni oltre il termine di 60 giorni, calcolandolo dalla data di effettivo ritiro dell'atto presso l'ufficio postale. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il termine per l'impugnazione decorre dal perfezionamento della compiuta giacenza (cioè trascorsi 10 giorni dal deposito), e non dal successivo e irrilevante momento del ritiro materiale del plico.
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