L'Azienda di Servizi ha ottenuto la condanna dell'Appaltatore al pagamento di una penale per inadempimento contrattuale. L'Appaltatore ha impugnato la decisione sostenendo l'esistenza di un accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività. La prima notifica del ricorso è stata infatti tentata presso il vecchio indirizzo dei difensori dell'Azienda, trasferitisi da tempo. Poiché i difensori appartenevano allo stesso foro del giudizio, essi non avevano l'obbligo di comunicare il cambio di indirizzo, facilmente verificabile tramite l'albo professionale. Di conseguenza, il ritardo nella notifica è imputabile esclusivamente all'Appaltatore, che perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali.
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