La Corte di Cassazione chiarisce che una notifica di un atto giudiziario effettuata da un operatore postale privato non abilitato è affetta da nullità sanabile e non da inesistenza. Tuttavia, la sanatoria, che avviene con la costituzione in giudizio del destinatario, ha effetto solo dal momento in cui si verifica (ex nunc). Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, l'appello è inammissibile per tardività, come nel caso di specie, in cui l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato.
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