La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7089/2024, ha stabilito un importante principio in materia di notifica appello tributario. Ha chiarito che l'appello non è inammissibile se l'appellante deposita l'avviso di ricevimento anziché la ricevuta di spedizione, a patto che sull'avviso sia attestata la data di spedizione dall'ufficio postale. Inoltre, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, non dalla spedizione. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate per la mancata produzione della ricevuta di spedizione.
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