Un caso di risarcimento danni si arena in appello a causa di una notifica all'estero, verso l'Australia, non andata a buon fine. La Corte d'Appello dichiara estinto il processo per mancata corretta instaurazione del contraddittorio. La Corte di Cassazione conferma la decisione, sottolineando che la prova dei poteri di un procuratore generale in Italia deve essere fornita tempestivamente e che, in caso di litisconsorzio processuale, l'appello non può proseguire nemmeno per la parte correttamente notificata se la notifica verso un'altra parte è nulla. La sentenza evidenzia il rigore necessario nella gestione della notifica all'estero.
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