Il caso riguarda un cittadino che ha impugnato un provvedimento sul patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia tramite PEC, ma all'indirizzo dell'Avvocatura distrettuale anziché a quello dell'Avvocatura Generale dello Stato a Roma. La Corte di Cassazione ha rilevato che questo errore determina la nullità della notificazione. Tuttavia, poiché l'amministrazione non si è costituita, la Corte non ha respinto il ricorso, ma ha ordinato la rinnovazione della notifica. Il ricorrente ha ora sessanta giorni per eseguire correttamente la notifica all'Avvocatura dello Stato presso la sede centrale di Roma, pena l'improcedibilità del giudizio.
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