Un Lavoratore ha richiesto all'Azienda il pagamento di differenze retributive. Dopo il fallimento della prima notifica presso la sede legale, il Tribunale ha autorizzato la rinnovazione della notifica. Questa seconda notifica è stata eseguita con successo presso la residenza di una socia amministratrice, che ha firmato la ricevuta. La Corte d'Appello ha tuttavia dichiarato estinto il processo, ritenendo nulla la notifica perché i dati del destinatario non erano indicati nell'atto ma solo sulla relata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Lavoratore, stabilendo che la notifica al legale rappresentante è valida se i suoi dati anagrafici e la residenza sono indicati al momento della consegna all'ufficiale postale, senza necessità che compaiano nel testo del ricorso originario.
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