La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18534/2024, ha confermato un principio fondamentale del processo telematico: la notifica al difensore di una sentenza è sempre valida se eseguita all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, anche se la parte aveva eletto un diverso domicilio digitale o la notifica era stata indirizzata a uno solo dei codifensori. La Corte ha rigettato il ricorso di una società, il cui appello era stato dichiarato tardivo, stabilendo la prevalenza del domicilio digitale ufficiale sull'elezione di domicilio fatta negli atti processuali.
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