La Corte di Cassazione ha sancito l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato poiché i motivi di impugnazione risultavano privi della necessaria specificità. Il ricorrente aveva contestato l'elemento soggettivo del reato e richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.) in modo del tutto generico. La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze non si confrontavano con il percorso logico della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni astratte. Di conseguenza, oltre al rigetto, è stata comminata una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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