La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso proposto da un contribuente contro un estratto di ruolo di cui era venuto a conoscenza casualmente. La decisione si basa sull'applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/73, il quale stabilisce che l'estratto di ruolo non è direttamente impugnabile. L'unica eccezione riguarda i casi in cui il contribuente dimostri un pregiudizio specifico, come l'esclusione da appalti pubblici o il blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Poiché tali condizioni non sussistevano, il ricorso è stato rigettato.
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