Un'associazione ha chiesto il risarcimento danni da sinistro stradale per i danni subiti da un'ambulanza, scontratasi con un'auto ferma a fari spenti dopo un precedente incidente. I giudici di merito hanno rigettato la domanda sia per l'impossibilità di ricostruire la dinamica della prima collisione, sia per la mancanza di prove sul danno da fermo tecnico. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che, in presenza di una doppia conforme, non è possibile ridiscutere la valutazione delle prove in sede di legittimità. Inoltre, quando una sentenza si fonda su due ragioni autonome e una di queste non viene validamente contestata, l'impugnazione delle altre diventa irrilevante per carenza di interesse. L'associazione perde la causa e deve pagare le spese legali.
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