La Corte di Cassazione ha confermato la revoca delle agevolazioni prima casa per una contribuente che, al momento del nuovo acquisto, risultava ancora sostanzialmente proprietaria di un precedente immobile. La parte aveva tentato di aggirare il divieto di possedere altri beni agevolati trasferendo la vecchia abitazione al coniuge tramite un mandato senza rappresentanza finalizzato alla vendita. La Suprema Corte ha stabilito che tale trasferimento ha natura meramente strumentale e provvisoria, non determinando una reale dismissione del patrimonio. Poiché la proprietà sostanziale rimane in capo al mandante, il requisito dell'impossidenza non è soddisfatto, rendendo legittimo il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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