Una società immobiliare ha citato in giudizio il proprietario di un edificio confinante, lamentando che i lavori da quest'ultimo eseguiti le avessero impedito di sopraelevare il proprio stabile e le avessero sottratto la disponibilità del piano terra. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che manca il nesso di causalità tra le opere del vicino e l'impossibilità di sopraelevare, poiché quest'ultima era in realtà dovuta alla precaria condizione del terreno di sedime della società stessa, composto da materiali di riporto risalenti ai bombardamenti del 1943. Di conseguenza, nessun risarcimento per la mancata sopraelevazione è stato riconosciuto. È stato invece confermato un risarcimento limitato per la temporanea indisponibilità del piano terra.
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