Una proprietaria sosteneva di aver acquisito per usucapione il diritto di passaggio e di veduta sul cortile della vicina. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, stabilendo un principio chiave sulla differenza tra possesso e cortesia. Il passaggio sul fondo altrui, se avviene per spirito di buon vicinato, amicizia o a causa di esigenze occasionali, rientra negli atti di tolleranza. Gli atti di tolleranza e usucapione sono concetti incompatibili: la semplice autorizzazione del vicino, per quanto prolungata, non costituisce il possesso necessario per acquisire un diritto reale. La proprietaria ha quindi perso la causa e non le è stato riconosciuto alcun diritto sul cortile della vicina.
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