Il datore di lavoro, un ente di bonifica, ha impugnato la decisione che lo condannava a pagare a un dipendente le differenze sull'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio. Il datore sosteneva che l'indennità avesse natura di mero rimborso spese, regolabile al ribasso dalla contrattazione regionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'indennità chilometrica erogata in modo fisso e continuativo per raggiungere luoghi montani disagiati ha natura retributiva. Di conseguenza, essa è protetta dalle clausole di salvaguardia e non può essere ridotta dalla contrattazione locale senza espressa delega del contratto nazionale. Vince il lavoratore, che mantiene il diritto alle differenze economiche.
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