La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28240/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso, chiarendo i criteri per l'applicazione dell'attenuante del danno lieve in rapina. I giudici hanno sottolineato che, data la natura plurioffensiva del reato, la valutazione non può limitarsi al solo valore economico del bene sottratto, ma deve includere anche il danno fisico e morale subito dalla vittima. Solo un pregiudizio complessivamente irrisorio può giustificare la riduzione della pena.
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