Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri di inammissibilità di un appello. Nel caso specifico, un ricorso avverso una condanna per false attestazioni (art. 495 c.p.) è stato respinto perché i motivi erano una mera ripetizione di argomenti già valutati, manifestamente infondati riguardo la pena e, soprattutto, introducevano per la prima volta una questione non dibattuta in precedenza. Questa decisione sottolinea come il ricorso in Cassazione non possa essere un terzo grado di giudizio sul merito, rendendo il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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