Un individuo, condannato per usura in primo e secondo grado, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando un difetto di notifica e la genericità delle prove. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la notifica al difensore era corretta a seguito dell'irreperibilità dell'imputato e che gli altri motivi di ricorso erano troppo generici per essere esaminati nel merito. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria e delle spese legali della parte civile.
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