La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione di un motoveicolo. I motivi dell'appello sono stati giudicati una mera ripetizione di quelli già respinti in secondo grado, senza un confronto critico con la sentenza impugnata. Anche la richiesta di applicare l'attenuante per la particolare tenuità del fatto è stata respinta, confermando che il valore del bene non era lieve.
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