La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per riciclaggio (art. 648-bis c.p.). La difesa aveva contestato la qualificazione giuridica del fatto, chiedendo di applicare l'art. 512-bis c.p., e aveva sollevato vizi di motivazione e travisamento della prova. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso perché i motivi erano generici, non consentiti e miravano a una nuova valutazione dei fatti, compito precluso al giudice di legittimità. La sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici, confermando la condanna e le statuizioni economiche.
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