La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 8729/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento in appello. La Corte ha chiarito che l'accordo tra le parti, previsto dall'art. 599-bis c.p.p., implica la rinuncia a contestare i motivi di merito, sui quali si forma un giudicato. Il ricorso in Cassazione è quindi limitato a vizi procedurali dell'accordo o all'applicazione di una pena illegale, motivi non riscontrati nel caso di specie.
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