Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un sinistro, presenta ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte, però, non entra nel merito della questione e dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è puramente procedurale: l'atto di ricorso si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Questa decisione sancisce un principio fondamentale sull'inammissibilità del ricorso per cassazione: un ricorso 'fotocopia', che non offre una critica specifica e puntuale alla decisione precedente, è destinato a fallire. La condanna dell'automobilista diventa così definitiva.
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