La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché il motivo sollevato dal ricorrente, relativo al mancato riconoscimento di un'attenuante, non era stato specificamente dedotto nei motivi di appello nel precedente grado di giudizio. La decisione sottolinea il principio per cui non si possono introdurre nuove censure in Cassazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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