La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso di un imputato. I motivi sono due: il primo motivo era già stato oggetto di rinuncia parziale in appello, determinandone il passaggio in giudicato; il secondo motivo, relativo alla recidiva, non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio. L'ordinanza ribadisce il principio che non si possono introdurre nuove censure in sede di legittimità, confermando la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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