La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione. I motivi dell'impugnazione sono stati giudicati generici e meramente ripetitivi di quelli già presentati in appello, senza muovere critiche specifiche alla sentenza di secondo grado. La Corte ha confermato che la valutazione sulla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, basata sul valore del bene, è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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