La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale riguardante l'applicazione della **recidiva facoltativa**. La pubblica accusa lamentava la mancanza di una motivazione espressa circa l'aggravante in sede di determinazione della pena. Tuttavia, gli Ermellini hanno stabilito che l'onere motivazionale può essere assolto anche implicitamente. Nel caso analizzato, il giudice di merito aveva fissato una pena base significativamente superiore al minimo edittale, giustificandola con il profilo criminale dell'imputato e la reiterazione di reati analoghi. Tale operazione logica dimostra l'avvenuta valutazione e applicazione della recidiva, rendendo superflua una menzione testuale specifica se il calcolo sanzionatorio risulta coerente con i precedenti penali del soggetto.
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